Il prodotto riguarda l’assicurazione delle professioni di seguito elencate ed è modulato a seconda delle peculiarità di ciascuna categoria professionale. È possibile estendere la copertura alla garanzia Assistenza esclusivamente per le figure Avvocato, Commercialista , Progettista e direttore dei lavori e Consulente del Lavoro sempreché operino in forma associata.
Il prodotto è destinato a: Agenzie di Viaggio, Amministratori di Condominio, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Giudice di Pace, Giudice onorario aggregato, Magistrati, Periti Industriali, Progettisti e Direttori lavori (ingegneri, architetti, geometri), Progettisti esecutivi, Società di Informatica.
AGENZIE DI VIAGGIO
L’assicurazione è relativa alle attività di:
– organizzazione di viaggi, soggiorni, pacchetti turistici ed escursioni con uso di tutti i mezzi di trasporto, con o senza accompagnamento delle comitive o di turisti isolati da parte dei propri dipendenti;
– vendita di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, procurando ai clienti sia contratti di organizzazione di viaggio che servizi separati; e risponde alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi della CCV di Bruxelles (recepita con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1084) e del D. Lgs. N. 206/2005 (c.d. “Codice del consumatore”).
Il prodotto si articola su due garanzie:
Garanzia danni materiali
Garanzia RCT (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose): assicurazione operante per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni provocati a terzi-clienti nello svolgimento della attività professionale.
Garanzia operante anche per il fatto doloso delle persone di cui deve rispondere l’Assicurato.
Garanzia RCO (morte e lesioni personali): assicurazione operante per le lesioni subite dai collaboratori dell’Assicurato.
Garanzia perdite patrimoniali
Assicurazione operante per le perdite patrimoniali provocate a terzi-clienti nello svolgimento dell’attività professionale.
Garanzia operante anche per il fatto doloso delle persone di cui deve rispondere l’Assicurato.
Polizza con regime temporale claims made con retroattività triennale.
Garanzie prestate e caratteristiche specifiche
Garanzia Danni Materiali
Estensioni di garanzia:
qualifica di terzi ad accompagnatori non dipendenti;
sottrazione, distruzione, deterioramento o smarrimento di bagagli ed oggetti personali;
RC da proprietà e/o conduzione di uffici;
infortuni subiti dai dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL;
committenza auto;
RC da proprietà di insegne; RC da organizzazione di fiere e mostre;
RC da ordinaria manutenzione di immobili.
È altresì compresa la RC personale di dirigenti, quadri, dipendenti ed accompagnatori.
Garanzia Perdite Patrimoniali
Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali derivanti dalle maggiori spese – documentate e provate – affrontate dal consumatore al fine di poter usufruire dei servizi contrattualmente pattuiti con l’organizzatore o il venditore (restano invece escluse le perdite patrimoniali riferibili alle somme che l’organizzatore e il venditore siano tenuti a rimborsare al consumatore in virtù dell’eventuale minor valore del servizio prestato
rispetto a quello contrattualmente dovuto e delle ipotesi di annullamento di cui agli articoli 91 e 92 del D.Lgs n. 206/2005 (c.d.. Codice del Consumatore).
AMMINISTRATORI DI CONDOMINI
Assicurazione operante per la responsabilità civile dell’Assicurato per:
Perdite patrimoniali nell’esercizio dell’attività professionale svolta nei termini delle leggi che la regolano;
Danni materiali e danni corporali arrecati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) in relazione alla conduzione dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.
L’assicurazione è operante per la RC derivante all’Assicurato per fatto doloso dei dipendenti e per la RC personale dei collaboratori indicati in polizza facenti parte dello studio.
Garanzia RCO (morte e lesioni personali): assicurazione operante per le lesioni subite dai collaboratori dell’Assicurato.
Condizione generale di operatività della garanzia: iscrizione ad una Associazione di categoria.
Polizza con regime temporale claims made con retroattività biennale.
Garanzie prestate
È altresì possibile prorogare la garanzia di due anni in caso di cessazione
di attività.
AVVOCATI
Le garanzie prestate sono:
Perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale svolta nei termini delle leggi che la regolano;
Danni materiali e danni corporali arrecati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) in relazione alla conduzione dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti; morte e lesioni personali subite dai collaboratori dell’Assicurato – RCO.
L’assicurazione è operante per la RC derivante all’Assicurato per:
fatto doloso dei dipendenti e per la RC personale dei dipendenti, dei collaboratori, dei praticanti e dei sostituti di concetto facenti parte dello studio ed iscritti al relativo Albo ove previsto;
fatto colposo dei sostituti di udienza;
proprietà ed uso di elaboratori elettronici.;
tutela della privacy;
conduzione dello studio.
Condizione generale di operatività della garanzia: iscrizione all’Albo professionale.
Polizza con regime temporale claims made con retroattività di tre anni.
Garanzie prestate
La garanzia può essere estesa anche a:
attività di sindaco di Società o Enti, fino ad un massimo di 3 incarichi;
attività di curatore fallimentare, fino ad un massimo di 3 incarichi;
attività di revisore contabile, fino ad un massimo di 3 incarichi;
proroga della copertura in caso di cessazione dell’attività;
copertura pregressa quinquennale;
studio associato – società professionale.
COMMERCIALISTI
Le garanzie prestate sono:
Perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale svolta nei termini delle leggi che la regolano;
Danni materiali e danni corporali arrecati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) in relazione alla conduzione dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti; morte e lesioni personali subite dai collaboratori dell’Assicurato – RCO.
L’assicurazione è operante per la RC derivante all’Assicurato per:
fatto doloso dei dipendenti e per la RC personale dei dipendenti, dei collaboratori, dei praticanti facenti parte dello studio ed iscritti al relativo Albo ove previsto;
proprietà ed uso di elaboratori elettronici;
attività di assistenza fiscale, escluso attività svolta nell’ambito o per conto dei CAF;
tutela della privacy;
conduzione dello studio.
Condizione generale di operatività della garanzia: iscrizione all’Albo
professionale.
Polizza con regime temporale claims made con retroattività di tre anni.
Garanzie prestate
La garanzia può essere estesa anche a:
attività di sindaco di Società o Enti, fino ad un massimo di 3 incarichi;
attività di curatore fallimentare, fino ad un massimo di 3 incarichi;
attività di revisore contabile, fino ad un massimo di 3 incarichi;
attività di asseverazione;
attività di certificazione tributaria;
attività di componente di commissioni tributarie – Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545;
proroga della copertura in caso di cessazione dell’attività;
copertura pregressa quinquennale;
attività di amministratore di stabili condominiali;
attività di assistenza fiscale per i contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa (ex D. lgs. 139/05);
studio associato – commercialista.
CONSULENTI DEL LAVORO
Le garanzie prestate sono:
Perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale svolta nei termini delle leggi che la regolano;
Danni materiali e danni corporali arrecati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) in relazione alla conduzione dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti; morte e lesioni personali subite dai collaboratori dell’Assicurato – RCO.
L’assicurazione è operante per la RC derivante all’Assicurato per:
fatto doloso dei dipendenti e per la RC personale dei dipendenti, dei collaboratori, dei praticanti facenti parte dello studio ed iscritti al relativo Albo ove previsto;
proprietà ed uso di elaboratori elettronici;
attività di assistenza fiscale, escluso attività svolta nell’ambito o per conto dei CAF;
tutela della privacy;
conduzione dello studio.
Condizione generale di operatività della garanzia:
iscrizione all’Albo professionale.
Polizza con regime temporale claims made con retroattività di tre anni.
Garanzie prestate
È altresì possibile prorogare la garanzia di due anni in caso di cessazione di attività
MAGISTRATO – GIUDICE DI PACE – GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
Il prodotto prevede le seguenti garanzie:
Garanzia RC
Magistrato ordinario ex lege n. 117/1988
Assicurazione operante per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni provocati a terzi nello svolgimento della attività professionale.
Giudice di Pace ex lege n. 117/1988 ed ex lege 374/91 e successive modifiche
Assicurazione operante per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni provocati a terzi nello svolgimento della attività professionale.
Giudice Onorario Aggregato ex lege n. 117/1988 ed ex lege 276/97
Assicurazione operante per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni provocati a terzi nello svolgimento della attività professionale.
Garanzie prestate e caratteristiche specifiche
Magistrato ordinario – Garanzia L. 117/1988
Regime temporale loss occurrence per le ipotesi di cui alla Legge 117/88;
Regime temporale claims made con retroattività biennale per la garanzia relativa a fatti costituenti reato.
La copertura è operante anche per la partecipazione a commissioni tributarie.
E’ possibile estendere l’assicurazione, con clausole speciali, alle seguenti garanzie:
Esercizio funzioni amministrative – Perdite patrimoniali (regime temporale claims made con retroattività 1 o 2 anni e postuma 1 anno);
RC del Magistrato Legge 89/2001 (Pinto);
Copertura danni materiali (conduzione uffici – violazione legge 626/94).
Giudice di Pace – Garanzia L. 117/1988 ed L. 374/91
Regime temporale loss occurrence per le ipotesi di cui alla Legge 117/88 e L. 374/91;
Regime temporale claims made con retroattività biennale per la garanzia relativa a fatti costituenti reato.
E’ possibile estendere l’assicurazione, con clausole speciali, alla RC del Magistrato Legge 89/2001 (Pinto).
Giudice Onorario Aggregato – Garanzia L. 117/1988 e L. 276/97
Regime temporale loss occurrence per le ipotesi di cui alla Legge 117/88 e L. 276/97;
Regime temporale claims made con retroattività biennale per la garanzia relativa a fatti costituenti reato.
Per tutte le figure e’ possibile estendere l’assicurazione, con clausole speciali, alla RC del Magistrato Legge 89/2001 (Pinto).
PERITI INDUSTRIALI
Il prodotto si articola su due garanzie:
Garanzia danni materiali
Garanzia RCT (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose): assicurazione operante per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni provocati a terzi nello svolgimento della attività professionale (progettazione opere e direzione lavori);
Garanzia RCO (morte e lesioni personali): assicurazione operante per le lesioni subite dai collaboratori dell’Assicurato.
Garanzia perdite patrimoniali
Assicurazione operante per le perdite patrimoniali provocate a terzi (compresi i committenti) nello svolgimento di specifiche attività professionali.
Polizza con regime temporale claims made con retroattività triennale.
Garanzie prestate e caratteristiche specifiche
Garanzia danni materiali
La garanzia danni materiali opera per le seguenti attività: progettazione e direzione lavori anche di impianti specifici di supporto alla costruzione di fabbricati, uffici, banche, teatri, cinema, musei, ospedali, alberghi.
La garanzia – a scelta del cliente – opera alternativamente:
per i danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori escluso il danno all’opera;
per i danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori compreso il danno all’opera (in questa ipotesi la garanzia si intende operante anche per le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera).
Garanzie ulteriori:
– RC da conduzione locali;
– fatto doloso dei dipendenti;
– committenza auto.
Sono compresi comunque i danni derivanti da mancato avvio, interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Garanzia Perdite Patrimoniali
Le attività professionali per le quali è operante la copertura perdite patrimoniali sono quelle previste per legge.
PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI
Garanzia danni materiali
RCT (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose): assicurazione operante per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni provocati a terzi nello svolgimento della attività professionale (progettazione opere e direzione lavori).
La garanzia danni materiali opera per le seguenti classi d’opera (Legge 143 del 2/3/1949): I, III, IV, VI e VIII; il valore delle opere non può superare Euro 5.000.000.
La garanzia – a scelta del cliente – opera alternativamente:
per i danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori escluso il danno all’opera;
per i danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori escluso il danno all’opera con esclusione della responsabilità civile derivante da attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs n. 81/08);
per i danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori compreso il danno all’opera (in questa ipotesi la garanzia si intende operante anche per le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera);
Sono compresi i danni:
derivanti da mancato avvio, interruzione o sospensione, totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
RC committenza.
RCO (morte e lesioni personali): assicurazione operante per le lesioni subite dai collaboratori dell’Assicurato.
Garanzia perdite patrimoniali
Assicurazione operante per le perdite patrimoniali provocate a terzi (compresi i committenti) nello svolgimento di specifiche attività professionali.
Le attività per le quali è operante la copertura perdite patrimoniali sono:
rilascio di certificazioni, relazioni, stime e valutazioni in genere;
assistenza e consulenza nelle procedure per il perfezionamento delle fonti di finanziamento;
accatastamento opere realizzate;
consulenza pratiche amministrative, licenze, concessioni, permessi;
consulenza e assistenza pratiche di condono;
misura e contabilità lavori nell’ambito dell’incarico “Direttore Lavori”;
incarichi di consulente tecnico di ufficio;
incarichi di perito di parte o di perito extragiudiziale;
relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o ricerche catastali.
Sono altresì compresi in garanzia, salvo ove non espressamente escluso, i danni provocati da:
consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08;
consulenza in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – D.Lgs. 81/08;.
Polizza con regime temporale claims made con retroattività triennale.
PROGETTISTA ESECUTIVO
La garanzia è operante per le perdite patrimoniali arrecate alle Stazioni Appaltanti di opere pubbliche nel caso in cui si verifichino:
– nuove spese di progettazione dell’opera o parte di essa;
– maggiori costi
per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera.
Le Stazioni Appaltanti rientrano fra quelle indicate nell’art. 32 del D.Lgs. 163/06.
Garanzie prestate e caratteristiche specifiche
Regime temporale di garanzia: claims made stretto (sinistri denunciati in vigenza contratto).
Massimale: strettamente correlato alle indicazioni della Legge (che prevede un range compreso tra il 10% del valore dell’opera e Euro 2.500.000) e della stazione appaltante.
La stazione appaltante, all’interno del range previsto per legge, può aumentare la percentuale sopraindicata.
SERVIZI DI INFORMATICA
L’assicurazione è relativa alle attività di:
– concezione e produzione di programmi per l’elaborazione di dati;
– acquisizione ed elaborazione di dati.
L’assicurazione è operante per la responsabilità civile dell’Assicurato per:
– perdite patrimoniali nell’esercizio dell’attività professionale svolta nei termini delle leggi che la regolano;
– danni arrecati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) in relazione alla conduzione dei locali adibiti all’attività dell’assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.
L’assicurazione è operante per la RC derivante all’Assicurato per fatto doloso dei dipendenti (anche per divulgazione di informazioni relative a terzi) e alla RC personale dei collaboratori indicati in polizza facenti parte dello studio.
Garanzia RCO (morte e lesioni personali): assicurazione operante per le lesioni subite dai collaboratori dell’Assicurato.
Polizza con regime temporale claims made con retroattività biennale.
Garanzie prestate
La garanzia è altresì operante per la perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da furto o da incendio, dei documenti e dei supporti consegnati all’Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti.